Maternità e paternità: consultazione domande e pratiche

L’INPS ha rilasciato una nuova funzionalità che permette la consultazione delle domande e delle pratiche di congedo di paternità e maternità, congedo parentale, e riposi giornalieri (INPS, messaggio 31 luglio 2025, n. 2409). 

I genitori lavoratori, gli Istituti di patronato e il Contact Center Multicanale, potranno visualizzare e consultare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (per allattamento) e assegno di maternità dello Stato attraverso il nuovo servizio messo a disposizione dall’INPS.

 

La funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” alla sezione “Le tue domande e pratiche”.

 

Più nel dettaglio, sarà possibile consultare:

 

1) nella sezione “Domande” – le domande di congedo di paternità obbligatorio inoltrate all’Istituto mediante i diversi canali telematici (online, Contact Center Multicanale). Si specifica che, nel caso in cui la domanda sia nello stato “Trasmessa in sede”, accedendo al dettaglio della stessa tramite la voce “Visualizza domanda” della colonna “Azioni” è possibile visualizzare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio associate a tale domanda;

 

2) nella sezione “Pratiche” – le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri per allattamento, assegno di maternità dello Stato. Per ciascuna pratica è possibile visualizzare il dettaglio della stessa tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni”. 

 

Nel messaggio in commento, viene anche riportato il link che permette di accedere al servizio.

CIRL Contoterzismo Veneto: siglato l’accordo integrativo regionale

Previsto aumento del salario integrativo dal 1° gennaio 2025

Il 28 luglio 2025, le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uia-Uil e l’Associazione F.I.M.A.V hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo regionale per i lavoratori e le imprese agro-meccaniche del Veneto.

Tra le novità, si riporta l’aumento del salario integrativo +8% dal 1° gennaio 2025, +8% dal 1° gennaio 2026, +8% dal 1° gennaio 2027, +8% dal 1° gennaio 2028 e l’introduzione del premio individuale per i lavoratori e lavoratrici OTI e OTD di importo pari 0,8% della RAL.

In tema di orario di lavoro, è stata normata la banca ore e la flessibilità e in ambito di formazione, sono previsti ulteriori permessi pari a 60 ore per formazione continua per chi ne fa richiesta. 

Inoltre, ulteriori parti normative del contratto sottoscritto sono state riviste e ammodernate per renderle in sintonia con il contratto vigente e le norme che nel corso degli ultimi anni sono state introdotte.

Decontribuzione Sud PMI: chiarimenti sulla definizione

L’INPS riepiloga i criteri per qualificare le micro, piccole e medie imprese beneficiarie dell’esonero contributivo “Decontribuzione Sud” (INPS, messaggio 30 luglio 2025, n. 2398). 

La Legge di bilancio 2025, all’articolo 1, comma 406, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (cosiddetta Decontribuzione Sud PMI).

 

La definizione di microimpresa e di piccola e media impresa è contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 (articoli 1 e 2).

 

Dal suddetto quadro normativo si evince che la individuazione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

 

– il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

– il fatturato annuo;

– il totale di bilancio annuo.

 

In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

 

1) meno di 250 occupati;

 

2) un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

 

L’INPS, con il messaggio in commento, comunica che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

 

Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

 

Qualora si verificasse tale ipotesi, l’Istituto precisa che è onere dello stesso soggetto interessato di fornire, su espressa richiesta, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio.