Aree di crisi industriale complessa: gli interventi sulla CIG

Il governo ha anche esteso il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore della moda (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 giugno 2025, n. 131).

Nell’ambito di un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle crisi industriali, tra le quali lo stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, il Consiglio dei ministri del 12 giugno è intervenuto in materia di Cassa integrazione guadagni (CIG).

In particolare, per il 2025 e il 2026, l’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa viene esonerata dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. Tuttavia, l’esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l’estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000 (a oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro.

 Peraltro, viene ampliata la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:

– la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell’azienda e di riassorbimento occupazionale;
– la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, per la misura di sostegno al reddito (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell’arco del triennio) prevista in favore dei lavoratori dipendenti, sospesi o impiegati a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte all’amministrazione giudiziaria.

A tutela dei lavoratori del settore della moda, viene disposta l’estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell’intervento di integrazione salariale riconosciuto dall’INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.

Infine, in alternativa all’anticipazione dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro, viene consentito a quest’ultimo di poter richiedere all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

 

CCNL Scuole Materne Fism: siglato il rinnovo per i dipendenti del settore

Dal 1° giugno sono previsti nuovi minimi retributivi e la 1a tranche dell’Una Tantum

In data 28 maggio 2025 la Fism e le OO.SS. Flc-Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal, Uil-Scuola non ha siglato l’intesa, hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per i dipendenti delle scuole materne non statali occupati nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia, completando quanto indicato nella pre-intesa del 26 novembre 2024. L’accordo è relativo al quadriennio 2024-2027 e disciplina sia il trattamento normativo che economico.

 

Dal punto di vista economico vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in due tranches: 1° giugno 2025 e 1° settembre 2025. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.

Livello Aumento 1.6.2025 Minimo 1.6.2025 Aumento 1.9.2025 Minimo 1.9.2025
1 26,16 1.407,98 39,97 1.447,95
2 27,18 1.463,14 41,54 1.504,68
3 27,22 1.465,26 41,60 1.506,86
4 28,09 1.512,14 42,93 1.555,07
5 29,62 1.594,49 45,27 1.639,76
6 30,00 1.614,55 45,00 1.659,55
7 32,95 1.773,83 50,36 1.824,19
8 33,70 1.813,96 51,50 1.865,46

Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum, a copertura del periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2024 e 1° gennaio-31 maggio 2025 al personale in forza al 28 maggio 2025. Gli importi, erogati in due tranches, la prima con la retribuzione del mese di giugno 2025 e la seconda con quella di novembre 2025, sono riportati in tabella.

 Livello Una Tantum 1.6.2025 Una Tantum 1.11.2025
1 140,00 140,00
2 140,00 140,00
3 140,00 140,00
4 150,00 150,00
5 150,00 150,00
6 150,00  150,00
7 170,00 170,00
8 170,00 170,00

Dal 1° settembre 2025 viene corrisposto per 13 mensilità un importo a titolo di salario di anzianità al personale che alla data del 1° settembre 2025 ha maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Nella fattispecie, gli importi sono pari a:
15,00 euro per i livelli 1, 2, 3 e 4;
20,00 euro per i livelli 5, 6, 7, e 8.

Per gli anni 2024 e 2025 i lavoratori percepiscono strumenti di welfare pari a 200,00 euro per l’anno 2024; 165,00 euro per l’anno 2025 per i lavoratori che percepiscono l’Asi e di 200,00 euro per l’anno 2025 per i lavoratori a tempo determinato che non percepiscono l’Asi. Gli importi vengono erogati entro il periodo natalizio dei due anni e con possibilità di utilizzarli entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Dal 1° gennaio 2026, per gli anni 2026 e 2027, il valore del welfare scende a 100,00 euro per ogni anno nel caso di decorrenza dell’Asi. 

CCNL Funzioni Locali: stop alla trattativa, nessuna intesa sulle risorse

 Prosegue il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

In data 10 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali e l’ARAN per la prosecuzione delle negoziazioni relative al rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. 

Le OO.SS., che più volte hanno sottolineato l’enorme distanza tra le risorse attualmente stanziate e la grave perdita del potere d’acquisto dei salari. Difatti, hanno sottolineato che il  riallineamento necessario delle retribuzioni delle Funzioni Locali alla media degli altri comparti pubblici non potrà aversi tramite un provvedimento, in quanto esso esclude alcuni enti, non garantisce pari opportunità per tutti gli altri e soprattutto non prevede risorse certe, risultando non esaustivo della vertenza contrattuale.

Dunque, le sigle sindacali hanno avanzato le seguenti proposte:

– l’istituzione di un fondo specifico e aggiuntivo alle risorse già previste, per garantire uno stanziamento agli Enti finalizzato a un significativo incremento dell’indennità di comparto. Questa indennità è nata proprio con l’obiettivo di riallineare il trattamento economico delle funzioni locali con quello degli altri comparti pubblici;

– l’aumento dello stanziamento del 5,78%;

– lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio.

Inoltre le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di aggiungere alla contrattazione le risorse stanziate e non spese del CCNL 2019-2021, oltre a un anticipo di tutte le risorse disponibili, comprese quelle destinate ai CCNL 2025-2027.

Il Presidente dell’ARAN ha dichiarato che i risparmi menzionati dalle OO.SS. sono da considerarsi “virtuali” e che non ci sono risorse disponibili per rispondere alle richieste presentate. 

Il tavolo di trattativa si è aggiornato senza una nuova data.